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Ufficio del Massimario e del Ruolo  della Corte di Cassazione


Relazione sullo stato della giurisprudenza  Rel. n. 70
Roma, 22 settembre 1999

(omissis)

 

2. L'orientamento che configura la rivalutazione monetaria come componente dell'originaria obbligazione retributiva e ritiene che gli interessi spettino sulla somma rivalutata.
Ciò premesso, la breve rassegna che si vuole fornire per dar conto di quanto sopra enunciato può iniziare con l'evidenziare che - con riguardo alla situazione anteriore alla innovazione legislativa di cui si è detto - la tesi della configurazione della rivalutazione monetaria del credito di lavoro come componente dell'originaria obbligazione retributiva era stata riaffermata da Cass. sez. un., 8 luglio 1993, n. 7478,  Pres. Montanari Visco, rel. Rapone, con il principio così massimato:
<<I crediti di lavoro, anche quando discendono da un rapporto di pubblico impiego, hanno natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore, per reintegrare l'originario potere di acquisto della retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del relativo diritto, non integra un risarcimento del danno, ma costituisce una componente dell'originaria obbligazione retributiva. Pertanto, la controversia promossa dal pubblico dipendente per ottenere la rivalutazione delle proprie spettanze retributive, ovvero anche gli interessi corrispettivi sulla somma rivalutata, quale accessorio del credito dovuto alla scadenza ed a prescindere  dalla costituzione in mora e dalla colpa del debitore, è devoluta - alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale ed indipendentemente dalla prospettazione della pretesa da parte del lavoratore creditore e dalle qualificazioni di fatti operate dal medesimo - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando la giurisdizione del giudice ordinario limitata all'ipotesi in cui, sulla base di un inadempimento del datore di  lavoro concretatosi in fatti specifici e diversi dal mero ritardo (ancorché prolungato), il lavoratore medesimo pretenda un danno eccedente l'ammontare della rivalutazione automatica>>.
La massima riproponeva quelle conformi di Cass. sez. un., n. 5379/88, n. 5384/88 e n. 8063/90.
In senso conforme al principio del calcolo degli interessi sulla somma rivalutata, si segnala, sia pure  per la sua incidentale riaffermazione Cass. sez. lav., 23 marzo 1994 n. 2801, Pres. Benanti, rel. Minichiello, così massimata:
<<A seguito  della  sentenza  della  Corte  Costituzionale N. 156 del 1991 (dichiarativa  della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.), la  quale (con riguardo a fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicabilità dell'art. 16 comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412) ha comportato  l'assimilazione dei  crediti  previdenziali  a quelli di lavoro, sugli  uni  e  sugli altri vanno riconosciuti - anche d'ufficio - interessi e rivalutazione  monetaria (i primi da calcolare sulle somme rivalutate), residuando diversità solo sul punto relativo alla decorrenza di entrambe tali voci, in quanto per i crediti previdenziali deve farsi riferimento non alla data  di  maturazione del diritto (come per i crediti di lavoro) ma alla data di verificazione delle condizioni di legale responsabilità dell'ente previdenziale (e cioé  alla data del provvedimento di reiezione della domanda o alla scadenza del  centoventesimo giorno dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato oppure, ove la domanda non sia richiesta, alla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto)>>.
Ancora nel senso del calcolo degli interessi sulla somma rivalutata, si veda Cass. sez. lav., 15 aprile 1996, n. 3513, Pres. Micali, rel. Trezza, così massimata:
<<Ai  sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., a differenza della rivalutazione monetaria - la  quale partecipa della medesima natura della sorte capitale, con la conseguenza che il credito retributivo rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito del lavoratore nel suo valore reale aggiornato -, gli interessi legali - da qualificarsi come compensativi in quanto dipendono  dal  mero ritardo  nell'adempimento e prescindono dalla colpa - costituiscono un  diritto  autonomo,  sebbene  accessorio e necessario rispetto a quello concernente il capitale rivalutato, di natura risarcitoria; ne consegue  che  gli  interessi legali devono essere calcolati separatamente non potendosi considerare parte integrante del debito principale, col corollario che mentre vanno computati sulla somma rivalutata, non sono suscettibili essi stessi di rivalutazione>>.
Nel senso che la <<la rivalutazione monetaria afferente ai crediti previdenziali, così come quella relativa ai crediti di lavoro, costituisce una componente fluttuante del complessivo credito cui appartiene, partecipando alla natura dello stesso>>, si segnala Cass. sez. lav., 11 novembre 1995, n. 11729, Pres. Buccarelli, rel. Mercurio: la massima non si riporta per esteso perché per il resto non è rilevante).
Sempre all'orientamento in discorso si ascrive Cass. Sez. lav., 15 gennaio 1996, n. 275, Pres. Ciciretti, rel. Evangelista, così massimata:
<<La rivalutazione dei crediti di lavoro (nonché, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, di quelli previdenziali), modellata  dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. secondo criteri analoghi a quelli  vigenti per la quantificazione debito di valore, è volta a ripristinare il potere d'acquisto di cui il creditore avrebbe fruito ove non vi fosse stata la mora del debitore, e, costituendo essa una proprietà intrinseca ed  indissolubile del detto credito, come tale riconducibile direttamente alla causa petendi della domanda con cui il credito stesso è fatto valere, deve  essere  liquidata anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado  del giudizio, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore - creditore, applicando i criteri di cui al combinato disposto del citato terzo comma  dell'art.  429 cod. proc. civ. e dell'art. 150 disp. att. dello stesso  codice;  peraltro,  ove  la sentenza di primo grado abbia negato, sia pure implicitamente, il diritto alla suddetta rivalutazione, è indispensabile, per impedire che la formazione del giudicato precluda al giudice di secondo  grado  l'esercizio del suddetto potere ufficioso, l'impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente, non potendosi considerare sufficiente a tal fine il gravame proposto dalla controparte, atteso che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all'ambito dell'impugnazione secondo il principio "tantum devolutum quantum appellatum" e stante la  vigenza del divieto di "reformatio in peius" della sentenza in danno dell'unico impugnante>>.
Ancora all'orientamento in esame si deve iscrivere Cass. sez. Lav., 6 settembre 1997, n. 8649, Pres. Rapone, rel. Evangelista, che si segnala per le implicazioni che ne fa discendere in punto di regime della prescrizione:
<<A seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - che ha  esteso anche ai crediti previdenziali la disciplina dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. in materia di crediti di lavoro - la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito dell'assicurato, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato; la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverse da quello proprio ascrivibile a somma capitale>>.
Sembrerebbe sempre da ricondurre all'orientamento della liquidazione degli interessi sulla somma rivalutata, dato il tenore dell'affermazione in ordine alla natura della rivalutazione monetaria, Cass. sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Pres. Lanni, rel. Filadoro, così massimata:
<<Nel  credito  di  lavoro la rivalutazione non ha funzione risarcitoria ma costituisce,  al  pari degli interessi, componente del credito originario, entrando a far parte del patrimonio del lavoratore indipendentemente dall'effettività del danno, per il solo fatto che il pagamento avvenga con ritardo rispetto alla maturazione del diritto. Ne deriva, con riguardo all'ipotesi  di sospensione cautelare adottata in forza di conforme previsione  del contratto  collettivo  e  successivamente revocata in conseguenza dell'esito favorevole per il lavoratore del procedimento penale a suo carico, che sulle retribuzioni maturate nel corso del periodo di sospensione sono dovuti  gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dalle singole date di maturazione>>.
In chiusura può essere utile ricordare che l'orientamento che configura la rivalutazione monetaria come componente della retribuzione è stato condiviso anche da una decisione della Prima Sezione di questa Corte agli effetti della tassazione I.R.P.E.F. Cass. prima sez., 20 marzo 1998, n. 29311, Pres. De Musis, rel. Cical, ha, infatti, ha affermato che la ritenuta d'acconto deve essere effettuata sulle somme <<corrisposte a titolo di rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ., rientrando dette somme - data la loro natura retributiva e non risarcitoria - tra i redditi imponibili ex artt. 46 e 48 del d.p.r. 46 e 48 del d.p.r. n. 597/73>>.


3.- L'orientamento che ritiene che gli interessi debbano calcolarsi sulla somma capitale non rivalutata.
La tesi della necessità del computo degli interessi sulla somma capitale non rivalutata risulta - nell'arco di tempo considerato - affermata anzitutto da Cass. sez. Lav.,  26 gennaio 1995, n. 907, Pres. Mollica, rel. Berni Canani, con il principio così massimato:
<<Gli  interessi  legali  che,  a  sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., il  giudice deve determinare sulle somme dovute per crediti di lavoro si computano sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme via via rivalutate, restando al riguardo ininfluente l'assimilabilità di detti crediti, sotto il profilo della rivalutabilità, ai crediti di valore, poiché, indipendentemente dalla diversa funzione della rivalutazione monetaria nelle due ipotesi (risarcimento del danno per i crediti di lavoro, determinazione dell'equivalente monetario per i crediti di valore), un principio di rivalutazione degli interessi non è deducibile, neppure in riferimento ai debiti di valore, dalla disciplina del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione (principio affermato in tema di ritardato pagamento dell'indennità premio di servizio)>>.
In senso assolutamente conforme, con identici presidente e relatore, risulta Cass. sez. lav., 19 maggio 1995, n. 5525.
Sempre nel medesimo senso si segnala Cass. sez. lav., 15 dicembre 1997, n. 12673, Pres. Panzarani, rel. Santojanni, così massimata:
<<Gli  interessi  legali che,  ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., il giudice  deve determinare sulle somme dovute per i crediti di lavoro, si computano  sull'importo  originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione  o sulle somme via via rivalutate. Infatti, l'articolo citato prevede, quale  normale forma di risarcimento, la corresponsione degli interessi  nella  misura legale (analogamente a quanto dispone l'art. 1224 cod. civ.), mentre il maggior danno da svalutazione monetaria è previsto soltanto come "eventuale": ciò significa che gli interessi vanno computati "subito" sull'importo originario del credito e che, ove risulti sussistente anche il danno da svalutazione, esso deve essere liquidato "in aggiunta" alla somma risultante dal primo computo>>.


4.- Le sentenze che hanno accolto il criterio del calcolo degli interessi sulla somma  capitale rivalutata annualmente.
Due pronunce hanno accolto il criterio della liquidazione degli interessi sulle somme via via rivalutate. Si tratta di Cass. sez. lav., 28 marzo 1998, n. 3281, Pres. Rocchi, rel. Lupi,  così massimata:
<<Gli  interessi  legali, che, ai sensi dell'art.  429 cod. proc. civ., il  giudice  deve determinare sulle somme dovute per i crediti di lavoro, si computano prima sull'importo originario del  credito e quindi sulle  somme via  via  rivalutate in base agli indici ISTAT e non già sulla somma globale comprensiva  di rivalutazione>>.
e di Cass. sez. lav., 16 luglio 1998, n. 6993, Pres. De Tommaso, rel. Celentano A. (RV  517284), così massimata:
<<In  riferimento  ai crediti di lavoro, previsti dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., gli interessi legali debbono computarsi a partire dalla data di scadenza dei singoli crediti, ma con riferimento non già all'importo della somma come definitivamente rivalutata, ma alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione  della sentenza e al saldo effettivo, in quanto solo in tal modo si  realizza un effettivo rapporto di accessorietà  tra capitale ed interessi, con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale. (Fattispecie relativa a crediti maturati nel 1984)>>.


5.- Alcune decisioni  in tema di computo degli interessi e della rivalutazione nel caso di pagamento del capitale prima o durante il giudizio.
Si segnalano due decisioni: Cass. sez. un., 22 novembre 1994, n. 11048, Pres. Bile, rel. Rapone, così massimata: <<Con  riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali  e  rivalutazione  monetaria,  dall'art.  429, terzo comma, cod. proc. civ.  - nei quali rientrano, a seguito della sentenza della Corte costituzionale  n. 156 del 1991, anche i crediti previdenziali -, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale  della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità  del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso  che  essi non fanno parte del capitale; né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo>>. *
In precedenza si ricorda Cass. sez. lav., 29 novembre 1993, n. 11807, Pres. Panzarani,  rel. Evangelista (RV  484534), così massimata:
<<Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, per interessi e rivalutazione,  dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., qualora il debitore abbia  pagato prima del giudizio o nel corso di esso, ma pur sempre in ritardo,  interamente l'importo capitale, senza riconoscere alcunché al creditore a titolo di rivalutazione, la determinazione delle supplementari prestazioni di cui  alla citata norma esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione e degli interessi afferenti al  periodo  compreso fra la data del verificarsi delle condizioni di  responsabilità del debitore e quella del detto pagamento, mentre la seconda è volta  a stabilire, sulla somma risultante dalla detta preliminare operazione,  l'importo  della rivalutazione e degli interessi in relazione al periodo  successivo al pagamento della sorte, solo in tal guisa ripristinandosi l'integrità  patrimoniale  del  creditore  pregiudicata  dal  ritardo nell'adempimento>>.


6.- Le più recenti decisioni che distinguono il regime anteriore all'art. 22 comma 36° della l. n. 724 del 1994 e quello successivo.
Alcune più recenti decisioni si segnalano per l'espressa affermazione della rilevanza come momento di discrimine, per l'individuazione del rapporto fra obbligazione inerente alla rivalutazione ed obbligazione concernente gli interessi, dell'intervento della disciplina estensiva di cui all'art. 22 comma 36° della l. n. 724 del 1994 già citato, ma mentre sono concordi sia su tale assorbente rilevanza sia  sul regime dei crediti di lavoro e previdenziali od assistenziali maturati successivamente al 31 dicembre 1994, consequenziale a tale innovazione legislativa, ripropongono per i crediti maturati anteriormente a tale data il contrasto interpretativo evidenziato dai due filoni giurisprudenziali sopra rassegnati, poiché alcune di tali decisioni affermano che per quei crediti gli interessi competono sulla somma rivalutata, mentre altre sostengono l'esatto opposto. Il contrasto discende sempre, come accadeva nei due filoni sopra segnalati dall'assunzione di premesse diverse in ordine alla natura della obbligazione relativa alla rivalutazione.
Va segnalato che due decisioni si preoccupano di precisare sul piano sistematico che l'innovazione legislativa di cui si è detto ha comportato in sostanza uno <<spostamento>> del regime dei crediti di lavoro, previdenziali ed assistenziali verso la norma codicistica dell'art. 1224 c.c., sia pure con persistenza di profili di specialità ancora non di poco conto, che le massime puntualmente evidenziano.
Tanto premesso, per la riaffermazione della validità del principio della spettanza degli interessi sulla somma rivalutata per i crediti maturati fino al 31 dicembre 1994, si segnala anzitutto Cass. sez. lav., 12 dicembre 1998, n. 12523, Pres. Buccarelli, rel. Evangelista, così massimata:
<<L'art. 22 comma trentaseiesimo legge n. 724 del 1994, prevedente l'estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali dall'art. 16 comma sesto  legge  n.  412  del 1994 a tutti i crediti di natura "retributiva, pensionistica e assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescienza", ha comportato l'abrogazione dell'art. 429 cod. proc. civ. nella parte regolante gli effetti del ritardo nell'adempimento dei  crediti  di lavoro, e  la sua sostituzione con una regola che, sebbene presenti ancora tratti di  specialità (come la liquidabilità d'ufficio degli accessori), è tuttavia omogenea a quella generale sulla responsabilità da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie, giacché deve ritenersi che  ormai  tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali) sono assoggettati  alla  regola del divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., sulla somma nominale, e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale "maggior danno"; la suddetta disciplina è tuttavia applicabile,  a  norma del citato art. 22 legge n. 724/94, solo ai crediti per i quali non  sia  maturato  il  diritto  alla percezione entro il 31 dicembre 1994, e pertanto i crediti  insorti prima di tale data restano assoggettati alla disciplina di cui all'art. 429 cod. proc. civ., prevedente la natura indicizzata dei crediti di lavoro, rispetto ai quali la rivalutazione non integra un risarcimento ma costituisce una componente dell'originaria obbligazione, con la conseguenza che il credito rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito nel suo valore aggiornato, mentre gli interessi costituiscono un diritto autonomo di natura risarcitoria e vanno perciò calcolati sulla somma rivalutata>>.
In senso sostanzialmente analogo alla pronuncia appena riportata Cass. sez. lav., 18 gennaio 1999, n. 440, con Presidente e relatore identici, così massimata:
<<Secondo  la  disciplina originaria di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc.  civ., i crediti di lavoro avevano natura di crediti indicizzati, nel senso  che  la  somma dovuta dal debitore per reintegrare l'originario potere d'acquisto della  retribuzione in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo la  maturazione del diritto non integrava un risarcimento del danno, ma costituiva una componente dell'originaria obbligazione, mentre gli interessi costituivano in diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario, di natura risarcitoria, e andavano quindi calcolati separatamente sulla somma rivalutata, senza essere essi stessi suscettibili di rivalutazione; tale disciplina è stata assoggettata a profonda modificazione per effetto dell'entrata in  vigore della nuova disciplina delle conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di  lavoro, dettata dall'art. 22, comma trentaseiesimo, seconda parte, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, mediante estensione dell'ambito di applicazione della norma dettata dall'art.16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per le prestazioni previdenziali (estensione applicabile, dal punto di vista della disciplina transitoria, limitatamente ai crediti "per i quali non sia maturato il diritto alla  percezione entro il 31 dicembre 1994"), che, vietando il cumulo di interessi e rivalutazione, ha riportato la  materia nell'ambito dell'art. 1224 cod. civ., con elementi di specialità quali  la  liquidabilità d'ufficio e la automatica qualificazione come "maggior danno"  della  svalutazione superiore  al tasso legale degli interessi (cfr. Corte cost. n. 394 del 1992)>>.
Viceversa, nel senso della spettanza degli interessi sulla somma capitale non rivalutata per i crediti sorti anteriormente al 31 dicembre 1994, si segnala Cass. 24 luglio 1999, n. 8063, Pres. Lanni, rel. Filadoro così massimata:
<<Con  riguardo  alla  disciplina di cui all'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro (sorti prima del 31 dicembre 1994) la rivalutazione monetaria  costituisce un credito accessorio al capitale, ma non ad esso compenetrato come sua componente inscindibile, di talché gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale, mentre la opposta tesi del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato comporterebbe una inammissibile duplicazione consentendo la decorrenza di interessi su un debito non ancora esistente. Con riguardo invece ai crediti di lavoro sorti dopo il 31 dicembre 1994 (nonostante il tenore letterale del decreto ministeriale 1 settembre 1998 n. 352) va escluso il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi alla  stregua della nuova disciplina introdotta dall'art. 22 comma 36 della legge  23  dicembre 1994 n. 724, la quale - estendendo anche a detti crediti il disposto  dell'art.  16 comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - ha  disposto la debenza soltanto del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, innovando l'intera area di applicazione dell'art. 429  cod. proc. civ. (rapporti di lavoro privato, di impiego pubblico, crediti  previdenziali ed assistenziali), ferma restando la liquidabilità d'ufficio e la decorrenza dal giorno di maturazione del diritto>>.
Una generica affermazione della peculiarità della disciplina degli accessori dei crediti di lavoro, rispetto al diritto comune, si rinviene, oltre che in Cass. sez. lav., 12 aprile 1999, n. 3581, Pres. Sommella, rel. De Biase (RV  525234), secondo la quale l'art. 429 cod. proc. civ. è <<norma che si pone in rapporto di specialità con l'art. 1224 cod. civ., di guisa che l'applicabilità della prima esclude il ricorso alla seconda>>, 
in Cass. sez. lav., 28 dicembre 1998, n. 12857 così massimata: <<La disciplina degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) dei crediti di lavoro dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. differisce da quella di diritto comune per le seguenti tre caratteristiche: a) la liquidazione del maggior danno è effettuata dal giudice d'ufficio e senza la necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore; b) gli accessori decorrono  dal  giorno in cui matura il credito indipendentemente dai presupposti  previsti dall'art. 1219, comma secondo, cod. civ. per la mora "ex re"; c) l'elemento  della  colpa  del  datore  di  lavoro è irrilevante ai fini dell'imputabilità  del  ritardo  nell'adempimento (Vedi Sent. Corte costituzionale n. 207 del 1994)>>.


7.- Obbligazione inerente alla rivalutazione in relazione al giudicato e alle impugnazioni.
Si ritiene in chiusura opportuno segnalare alcune decisioni che hanno esaminato il problema della possibilità di proporre la domanda concernente la rivalutazione monetaria dopo la formazione di giudicato sulla pregressa domanda concernente il capitale ed eventualmente gli interessi, nonché la connessa questione della formazione di statuizioni implicite sulla debenza o meno della rivalutazione e della deducibilità in sede di impugnazione di doglianze contro le stesse.
Al riguardo, sembra opportuno mettere in evidenza che due recenti decisioni  ritengono necessario l'esame del contenuto della prima domanda giudiziale proposta per chiarire se di essa faceva parte il capo concernente la rivalutazione e ciò sembra contrastare con l'affermazione dell'orientamento che - sia pure ormai per i crediti sorti prima del 31 dicembre 1994 - reputa la rivalutazione una componente del credito di lavoro o previdenziale od assistenziale, inferendone la liquidabilità d'ufficio della stessa senza bisogno di apposita domanda.
Inoltre, va rilevato che altre decisioni, allorché affrontano il problema della deducibilità  in sede di impugnazione della pretesa inerente alla rivalutazione, sembrano supporre - con ciò implicitamente ponendosi in contrasto con quelle che sostengono la necessità di interpretare la domanda - che la domanda concernente la rivalutazione sia suscettibile di restare soggetta alla formazione di c.d. giudicato interno, indipendentemente dalla formale proposizione come capo della domanda di primo grado.
In particolare, per l'affermazione della necessità che la domanda proposta in un primo giudizio sia indagata al fine di chiarire se comprendeva la rivalutazione richiesta in un secondo giudizio, si segnalano due decisioni e precisamente  Cass. sez. lav., 15 marzo
1999, n. 2304, Pres. Eula, rel. Coletti De Cesare, così massimata:
<<Nella controversia relativa alla richiesta della rivalutazion monetaria su di un  credito di natura assistenziale per il quale si è già ottenuto decreto ingiuntivo divenuto esecutivo comprendente anche gli interessi legali, al fine escludere che si sia formato un giudicato implicito anche in ordine alla pretesa della rivalutazione è necessario esaminare in dettaglio, per compararli analiticamente, il contenuto della domanda giudiziale proposta nel procedimento di ingiunzione e quello della domanda proposta successivamente per la rivalutazione monetaria al fine di escludere l'eventualità di una duplicazione o una contraddittorietà di giudicati. (Fattispecie relativa  ad  un credito per ritardato pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento);
e Cass. 20 gennaio 1999, n. 499, Pres. Eula, rel. Capitanio, così massimata:
<<L'ambito oggettivo del giudicato va valutato in relazione alla richiesta fatta valere in giudizio; pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato ottenuto un  decreto  ingiuntivo del pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal Ministero dell'Interno a titolo di indennità di accompagnamento, il giudice cui sia stata successivamente richiesta la rivalutazione  monetaria su  dette somme non può disattendere l'eccezione di precedente giudicato sollevata dal convenuto basandosi soltanto sulla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto, dovendo invece desumere la portata preclusiva di quel giudicato dalla domanda di ingiunzione proposta, atteso  che,  ove in quella sede fosse stata richiesta anche la rivalutazione monetaria, si sarebbe formato in relazione a tale richiesta, implicitamente disattesa, il giudicato di rigetto, con conseguente preclusione della domanda nei successivi giudizi>>.
Viceversa, quali espressioni della tendenza a reputare comunque proposto il capo di domanda concernente la rivalutazione, si segnalano le seguenti decisioni:
Cass. sez. lav., 6 aprile 1999, n. 3330, Pres. De Tommaso, rel. Stile, così massimata:
<<Nelle  controversie relative a crediti di lavoro o previdenziali, la statuizione  del  giudice (positiva o negativa) sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato. Conseguentemente il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria o anche il debitore soccombente che ne lamenti l'erroneità dei criteri di computo, hanno l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo  sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppure no, sia ancora che abbia adottato criteri giuridici ritenuti non corretti>>.
Cass. sez. lav., 6 aprile 1998, n. 3532, Pres. Rapone, rel. Filadoro, così massimata:
<<Nelle  controversie relative a crediti di lavoro (o, a seguito della sentenza  n. 156 del 1991 della Corte Cost., anche in quelle relative a crediti previdenziali)  la  statuizione del giudice,
positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come un capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, con la conseguenza che il creditore vittorioso in primo grado ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente in via principale o incidentale  tale  capo sfavorevole sia che il giudice di primo grado abbia pronunziato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione sia che abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppur no in termini espliciti, in quanto in mancanza della detta impugnazione il  giudice di secondo grado non può né di ufficio né su istanza dell'interessato la rivalutazione monetaria>>.
Cass. sez. lav., 1 ottobre 1997, n. 9602, Pres. Panzarani, rel. Battimiello, così massimata:
<<Gli accessori della prestazione previdenziale ossia gli interessi e la rivalutazione secondo gli articoli 429 e 442 cod. proc. civ., letti alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, costituiscono una componente del credito, onde non è affetta da ultrapetizione la pronunzia di merito che statuisca il diritto dell'asssicurato oltreché al capitale costituito dai ratei di pensione, anche agli interessi, pur quando l'assicurato abbia richiesto una pronunzia di mero accertamento circa la spettanza  della pensione, posto che la suddetta pronunzia individua l'effettivo contenuto del diritto fatto valere; peraltro poiché tale diritto in ipotesi (quale quella ricorrente nella specie) di non applicabilità "ratione temporis" del divieto di cumulo di cui all'art. 16 comma sesto, della legge 30 dicembre 199 n. 412 si estende anche alla rivalutazione del credito, la pronunzia che, riconoscendo gli interessi, non statuisca su quest'ultima (ovvero la neghi) determina soccombenza parziale dell'attore e va quindi impugnata,  pena  la formazione del giudicato sulla non spettanza della rivalutazione stessa>>.





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