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Riportiamo qui una brevissima sintesi delle norme ed orientamenti giurisprudenziali relativi agli Interessi Legali ed alla Rivalutazione Monetaria.
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Crediti di lavoro di dipendenti privati: a seguito della sent. Corte Cost. n. 459/2000 si applica per intero l’art. 429 c.p.c., così come interpretato dalla Cassazione, con diritto alla rivalutazione ed agli interessi sul capitale rivalutato, dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
Crediti di lavoratori parasubordinati: stessa disciplina dei dipendenti privati.
Crediti di lavoro di pubblici dipendenti: a norma dell’art. 22, co.36, della legge n. 724/1994, per i crediti maturati dopo il 31-12-94 scatta il divieto di cumulo già previsto per i crediti previdenziali.
Crediti previdenziali ed assistenziali: l’art. 16, co.6, l. 412/91 esclude il cumulo di rivalutazione ed interessi sui crediti maturati dopo il 31-12-91.
Crediti di valuta: sull'importo vengono calcolati gli Interessi Legali per un periodo di 12 mesi. Successivamente l'importo viene rivalutato, e sull'importo rivalutato vengono calcolati gli interessi per i successivi 12 mesi; si ripete il ciclo fino al termine del periodo interessato.
Crediti commerciali: si applica la nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2002.
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