REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente
" Francesco FAVARA Pres. di Sez.
" Antonio SENSALE ''
" Michele CANTILLO Consigliere
" Raffaele NUOVO ''
" Renato SGROI Rel. ''
" Francesco AMIRANTE ''
" Vincenzo CARBONE ''
" Alfio FINOCCHIARO ''
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6230-92 del R.G. AA.CC.,
proposto
da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 c-o l'Avvocatura Generale
dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
Ricorrente
contro
XXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliata in Roma, XXXXXXXXXXX che la rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso
Controricorrente
avverso la sentenza n. 238-92 della Corte d'Appello di Napoli
depositata il 4.2.1992 notificata il 9.3.1992;
udita nella Pubblica Udienza tenutasi il giorno 22.4.1994 la
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Sgroi;
udito l'avvocato De Martino;
udito il P.M. in persona del Dr. Di Renzo, avvocato Generale c-o la
Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 marzo 1971, in Napoli, conseguenza di uno smottamento del
terreno, si apri' una voragine al piano terreno di un fabbricato di
proprieta' di XXXXXXXXXXXXX, nella quale venne inghiottito YYYYYYY; il giorno seguente alcuni tecnici dei Vigili del Fuoco, del
Genio Civile e dell'Ufficio tecnico comunale concordarono la
indispensabilita' della demolizione dell'intero fabbricato, in quanto
la sua statica era gravemente compromessa; il 6 marzo 1971 il Sindaco
dispose la .... pericolo per la pubblica incolumita' e per permettere
il recupero della salma; tale demolizione fu subito iniziata e
compiuta.
La XXXXXXXXXXXXX, con atto del 4 luglio 1972, convenne in giudizio il
Comune di Napoli, il Ministero dell'interno e quello dei LL.PP.
dinanzi al Tribunale di Napoli, per essere risarcita dei danni, sul
presupposto della carenza di potere della P.A. di ordinare
l'abbattimento.
Il Comune eccepi' il proprio difetto di legittimazione passiva, al
pari delle due Amministrazioni statali.
La XXXXXXXXXXXXX, con altra citazione del 10 ottobre 1986, convenne in
giudizio il Sindaco di Napoli, quale ufficiale di Governo,
rappresentante ex lege del Ministero dell'interno, riproponendo la
domanda di danni, sul presupposto che il provvedimento di demolizione
era stato annullato dal giudice amministrativo.
Con sentenza 12 settembre 1988 il Tribunale di Napoli respinse la
domanda, compensando le spese.
Su appello della XXXXXXXXXXXXX, nella resistenza del solo Ministero
dell'interno, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 4 febbraio
1992, in accoglimento dell'impugnazione, condannava il Ministero al
risarcimento dei danni in favore della predetta, liquidati in Lire
494.000.000 con gli interessi legali dal 4 marzo 1971 al saldo,
nonche' al pagamento delle spese dell'intero giudizio, osservando
(per quanto interessa):
- che, non essendovi dubbio che la P.A. e' tenuta al risarcimento
del danno in caso di annullamento per illegittimita' di un proprio
atto amministrativo, anche indipendentemente dalla colpa, non restava
che accogliere la domanda;
- che la C.T.U. aveva accertato il valore del fabbricato demolito
in lire 59.840.000 alla data del 24 novembre 1973; per effetto della
rivalutazione fino ad oggi, tale importo ascendeva Lire 494.000.000;
- che gli interessi legali erano dovuti dal giorno del fatto;
- che
conseguivano le spese di entrambi i gradi.
Avverso la suddetta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto
ricorso per cassazione.
La XXXXXXXXXXXXX ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria.
La causa, inizialmente assegnata alla I sezione civile, a seguito
di ordinanza del 13 ottobre 1993, e' stata rimessa alle Sezioni
Unite, per la soluzione del contrasto di giurisprudenza inerente al
terzo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il Ministero dell'interno denuncia la violazione
dell'art. 1O0 c.p.c. (sotto il profilo della legittimazione passiva)
e dell'art. 2043 c.c., nonche' omessa motivazione su un punto
decisivo (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.), osservando che il fatto
dannoso de quo non era imputabile all'Amministrazione Statale, in
quanto non era eziologicamente connesso al provvedimento contingibile
ed urgente adottato dal Sindaco di Napoli quale Ufficiale di Governo,
che e' stato poi annullato dal giudice amministrativo, in quanto non
erano derivati dall'ordinanza sindacale del 9 marzo 1991, bensi'
dall'attivita' materiale posta in essere dal Comune, prima ancora che
l'ordinanza fosse adottata (e cioe' dal 6 marzo 1971), come risultava
dalla decisione del Consiglio di Stato del 1981 n. 99, che aveva
annullato il provvedimento.
Quindi, l'attivita' di demolizione che aveva provocato il danno
era del tutto svincolata dall'ordinanza del Sindaco quale Ufficiale
di Governo, essendo stata posta in essere dagli uffici comunali
indipendentemente dall'ordinanza e prima ancora della sua adozione.
Il motivo e' infondato, perche': a) la frase della sentenza del
Consiglio di Stato che e' stata riportata nel ricorso non ha il
significato che le attribuisce la difesa del ricorrente, perche'
vuole rimarcare la tardivita' della notifica dell'ordinanza (avvenuta
effettivamente il 9 marzo 1971) alla Buonocore, mentre dalla sentenza
impugnata risulta che l'ordinanza fu emessa il giorno dopo il fatto
(rectius: il 6 marzo) prima dell'inizio dei lavori, o contestualmente
ad essi; b) e' ovvio che il Sindaco, anche nella qualita' di
Ufficiale di Governo si avvale dell'organizzazione degli Uffici
Comunali, ma (salvi casi peculiari che la giurisprudenza ha gia'
individuato, come quando il Comune tragga vantaggio dal
provvedimento; casi in cui vi puo' essere corresponsabilita' del
Comune stesso) non per questo non impegna la responsabilita' del
Ministero dell'interno, per l'atto che deve definirsi illecito,
quando e' annullato in sede amministrativa, in concorso degli altri
elementi di cui all'art. 2043 c.c. (che qui non vengono contestati)
(cfr. Sez. un. 18 novembre 1992 n. 12316).
Con il secondo motivo, il Ministero denuncia omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5
c.p.c.), censurando la sentenza nella parte in cui ha recepito
acriticamente la C.T., mentre sarebbe stata doverosa una confutazione
dei rilievi dell'Amministrazione, non essendo stata fornita alcuna
motivazione che valesse a chiarire come potesse essere quantificato e
valutato in buone condizioni e con salde fondazioni un edificio -
costruito 40 anni prima - appena interessato da un evento di crollo,
nei cui sotterranei erano state rinvenute vere e proprie voragini.
Il motivo e' inammissibile. Con esso ci si limita a isolare una
frase della C.T.U., senza dimostrarne il rilievo, ai fini della sua
valutazione e della pretesa incoerenza delle conclusioni rispetto a
quella frase. In altri termini, si pretende inammissibilmente che la
Corte di Cassazione esamini direttamente la C.T.U., recepita dal
giudice, mentre la critica avrebbe dovuto essere mossa sul piano dei
criteri logici e della motivazione completamente riferiti, per essere
qui apprezzata.
Col terzo motivo, il Ministero denuncia la violazione e-o falsa
applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.),
osservando che il criterio di calcolo degli interessi legali adottato
dalla Corte d'appello (e cioe' sulla somma rivalutata fin dal giorno
dell'evento dannoso) e' erroneo e determina un ingiustificato
arricchimento, perche' la misura degli interessi deve essere
rapportata al valore iniziale del bene (e cioe' a quello reale che
aveva alla data dell'illecito) ed ai successivi, eventuali mutamenti
del potere di acquisto, determinati anno per anno, secondo gli indici
medi di svalutazione, cioe' fino al momento della decisione.
Nel motivo sono sinteticamente espresse tre censure, tutte
fondate.
Si premette che, in relazione ai limiti dell'impugnazione,
costituiscono punti fermi i seguenti: a) che la condanna ha per
oggetto il risarcimento del danno per la perdita di un bene
(costruzione abbattuta), mediante il pagamento di una somma di denaro
e cioe' "per equivalente"; b) che la liquidazione del danno
costituisce un credito di valore, rivalutabile fino alla data della
decisione (che, nella specie, in relazione all'accoglimento del
motivo (. C. 12839 e 11552-92) sara' quella in sede di rinvio), e
che con tale rivalutazione concorrono gli interessi legali fin dal
giorno dell'evento dannoso.
Nella specie, la Corte d'appello ha determinato - sulla scorta
della C.T.U. - il valore del bene, alla data del 24 novembre 1973, in
lire 54.250.000; vi ha aggiunto Lire 5.594.000 per lucro cessante
(perdita dei fitti dal marzo 71 al 24 novembre 1973); ed ha
rivalutato la somma complessiva (lire 59.840.000) alla data della
decisione (18 dicembre 1991) a lire 494.000.000; ha statuito che gli
interessi legali (fino al saldo) fossero computati dal 4 marzo 1971
sulla suddetta somma complessiva rivalutata (. anche il
controricorso).
Nel suddetto calcolo sono contenuti i tre errori denunciati, i
primi due alla stregua della giurisprudenza assolutamente prevalente
di questa Corte gia' all'epoca di quella decisione; e l'ultimo in
relazione alla soluzione del contrasto che le Sezioni Unite ntendono
adottare.
1) Il primo errore e' quello di avere rapportato il valore del
bene perduto non alla data dell'illecito istantaneo, ma ad una data
successiva (cfr. Sez. Un. 26 febbraio 1992 n. 2383; Sez. I, 18 luglio
1989 n. 3352, in motivazione; 12 aprile 1990 n. 3195).
Esattamente, il Ministero sostiene che - invece - bisogna fissare
il valore iniziale del bene, al momento dell'illecito istantaneo, e
poi procedere alla rivalutazione della somma liquidata, dato che non
si applica il principio nominalistico (art. 1277 c.c.), perche'
l'oggetto della prestazione consiste nel valore economico del bene
distrutto illecitamente, diverso dal denaro (Cass. 4 novembre 1992 n.
11968); denaro che ha funzione succedanea dell'utilita' originaria,
alla quale deve essere equivalente in termini di poteri di acquisto.
Gli effetti della svalutazione monetaria - fra il momento della
produzione del danno ed il momento successivo della sua liquidazione
- sono addebitati all'obbligato non quale effetto della sua
responsabilita' (sub specie di "ritardo" e di mora), ma semplicemente
perche' nel lasso di tempo intercorrente fra il sorgere del credito
(quale effetto del fatto dannoso) ed il momento della sua
liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato o
distrutto e' mutata, e cioe' per adeguare la prestazione dovuta
(somma di denaro, nel caso in cui non si possa adottare il
risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 primo comma, ma quella
per equivalente, ai sensi del secondo comma) all'effettivo valore da
reintegrare.
L'Amministrazione ricorrente non contesta che quella di cui e'
causa sia un'obbligazione di valore, ma il Collegio - comunque -
osserva che si tratta di una categoria che il diritto
giurisprudenziale ha creato da alcuni decenni, su cui non e'
possibile discutere, se non allo scopo di stabilirne i confini, e
cioe' di catalogare l'una o l'altra obbligazione in quella categoria,
in relazione a qualche caso controverso. Controversia che non e' mai
esistita, in ordine al debito da risarcimento del danno per fatto
illecito che si concreta nella distruzione di un bene o nella sua
appropriazione da parte dell'autore dell'illecito; esiste invece
qualche voce dissonante (per esempio, C. 4 febbraio 1994 n. 1161) per
i casi in cui il danno cagionato dall'illecito consiste nella perdita
di una somma di denaro.
Occorre ribadire che la rivalutazione non corrisponde affatto alla
funzione esplicata, nel quadro dei debiti di valuta, in rapporto al"maggior danno" di cui all'art. 1224 secondo comma c.c. e cioe' a
quella di risarcire il danno eccedente gli interessi legali, dovuti
dal giorno della mora. L'art. 1224 non e' richiamato dall'art. 2056
c.c. La mora, che pure e' regolata anche nelle obbligazioni da fatto
illecito, come mora automatica (art. 1219, comma 2, n. 1) non ha
niente a che vedere - in dette obbligazioni - con la rivalutazione
monetaria, la quale e' dovuta non come effetto di essa, ma come
effetto della natura del credito di valore, che e' di per se'
sottratto al rischio della svalutazione, poiche' il suo importo in
moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in
corrispondenza ad un valore economico reale. Di tale caratteristica
e' consapevole la giurisprudenza, che ha elaborato un serie di regole
processuali peculiari, estranee al danno da mora nelle obbligazioni
pecuniarie: la rivalutazione deve essere accordata anche d'ufficio ed
in grado d'appello e di rinvio (per tutte: Cass. 1 dicembre 1992 n.
12839; 6 dicembre 1993 n. 12054, pure in caso di valutazione
equitativa).
2) Il secondo errore della sentenza impugnata e' quello di avere
aggiunto (come ammette la resistente) al valore del bene l'importo
dei fitti perduti, per circa due anni e dieci mesi dopo l'illecito,
ed in coincidenza con un periodo per il quale sono stati attribuiti
anche gli interessi legali sulla somma capitale, operando in tal modo
una duplicazione illegittima.
Il Ministero deduce - esattamente - che deve aversi riguardo
soltanto al valore del bene (oltre agli interessi dal fatto; vedi
infra).
Invero, anche secondo la giurisprudenza tradizionale il mancato
godimento di un bene, protrattosi per una pluralita' di anni, e' un
credito risarcitorio per lucro cessante che matura anno per anno ed
e' suscettibile di rivalutazione monetaria, con attribuzione degli
interessi sulla somma rivalutata, solo a partire da ciascuna
annualita' (Sez. un., 23 novembre 1985 n. 5814). Tale modalita' di
attribuzione del lucro cessante si giustifica quando il bene e' stato
sottratto illecitamente al godimento del titolare, pur esistendo in
rerum natura; se il bene e' distrutto e non puo' essere restituito,
il risarcimento e' necessariamente tradotto in una somma di denaro
(che corrisponde al danno emergente), mentre il lucro cessante puo'
aversi (a parte la prova di specifici mancati guadagni, da darsi caso
per caso, e del tutto estranei a questa causa) solo per il ritardo
nella corresponsione della somma. Non possono quindi cumularsi, con
gli interessi legali dalla data del fatto, i "frutti" (canoni di
locazione) del bene rimpiazzato dalla somma di denaro. In altri
termini: i fitti perduti (accordati dalla sentenza impugnata) non
sono altro che un modo di valutazione dello stesso danno (lucro
cessante) prodotto dalla perdita del bene, rispetto agli interessi
legali sulla somma liquidata come equivalente del bene perduto, e
pertanto non possono cumularsi, per lo stesso periodo di tempo.
3) Il terzo problema riguarda il calcolo degli interessi.
A parte il fatto che detti interessi (per quanto detto sub 1) e 2)
dovranno rapportarsi soltanto al valore del bene perduto, con
esclusione dell'importo degli affitti, si osserva che la Corte
d'appello ha seguito l'orientamento (allora assolutamente prevalente:
cfr. fra le molte conformi, Cass. 13 novembre 1989 n. 4791) secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la
rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma
rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla
reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale
anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura
compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili
con la rivalutazione e vanno corrisposti sulla somma rivalutata con
decorrenza dal giorno in cui si e' verificato l'evento dannoso.
A parte la critica alla categoria giurisprudenziale degli
interessi "compensativi", si e' da piu' parti osservato che, con la
suddetta forma di liquidazione, il creditore riceve di piu' del danno
effettivamente subito, perche' anche gli interessi (concessi nella
misura legale, che ai sensi dell'art. 1 legge n. 353 del 1990 e'
ormai raddoppiata, rispetto alla misura esistente all'epoca in cui
quella giurisprudenza si e' formata) vengono rivalutati, in ragione
del deprezzamento del valore intrinseco della moneta, di guisa che
anche gli interessi vengono a ricadere nella categoria dei debiti di
valore, senza alcuna base legale (il debito di interessi e', per sua
natura, debito pecuniario, e cioe' stabilito in misura fissa ed
estinto con la entita' di moneta corrispondente a detta misura). Si
avrebbe una sorta di anatocismo, all'infuori dei casi previsti
dall'art. 1283 (cfr. Cass., sez. un., 10 ottobre 1992 n. 11065).
In accoglimento parziale di dette critiche, si sono avute
pronuncie secondo cui gli interessi legali vanno calcolati non sulla
somma risultante dalla rivalutazione monetaria della liquidazione del
credito, ma sul capitale originario (valore del bene al momento
dell'illecito che lo ha sottratto al patrimonio del creditore),
peraltro rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT (Cass. 20
giugno 1990 n. 6209; 7 aprile 1994, n. 3290).
Il Collegio osserva che, in effetti, si impone una revisione del
tradizionale orientamento, pur nel quadro della conservazione del
principio della risarcibilita' dei due tipi di danno: il valore del
bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del
mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene
predetto (coesistenza che non e' con... dal ricorrente, di guisa
che essa e' riaffermata in questa sede soltanto per completezza di
discorso). L'art. 2056 richiama l'art. 1223, che - a sua volta -
riguarda il risarcimento del danno "per l'inadempimento o per il
ritardo" con una formula che ben si adatta anche al debito da
risarcimento del danno da fatto illecito.
Questo puo' essere liquidato in forma specifica, ma se e'
liquidato per equivalente, deve comprendere sia l'equivalente del
bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua
espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del
mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per
tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.
La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi
compensativi (allargando la fattispecie regolata dall'art. 1499 c.c.)
che prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidita' ed
esigibilita' di cui all'art. 1282 c.c.
Invero, nell'ambito dell'art. 1499 c.c., nel giuoco fra
arricchimento di una parte e depauperamento dell'altra parte, si
valuta la cosa che e' oggetto della vendita, e cioe' si ha riguardo
all'appropriazione dei frutti e proventi da parte del compratore che
non ha ancora pagato il prezzo ed al corrispondente depauperamento a
carico di chi non ha ricevuto ancora il prezzo, pur avendo consegnato
la cosa, il che genera appunto l'obbligazione degli interessi (Cass.
23 marzo 1991 n. 3184).
Puo' quindi dubitarsi dell'esattezza della qualifica degli
interessi da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di
risarcimento del danno extracontrattuale, come compensativi, dal
momento che la cosa potrebbe essere distrutta (si veda il caso di
specie) e quindi i suo proventi potrebbero non entrare nel patrimonio
del danneggiante. Tuttavia, si tratta di un principio generale di
equita' che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi
il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della
disponibilita' di una somma di denaro; somma che arricchisce il
patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro
cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilita'.
L'art. 1219 comma 2 n. 1, che regola la mora ex re nelle obbligazioni
da fatto illecito rende avvertiti che il suddetto ritardo va"compensato", cosi' come viene risarcito il danno da ritardo nelle
obbligazioni pecuniarie (ai sensi dell'art. 1224, che in questa
materia non puo' applicarsi, senza peraltro precludere la ricerca di
meccanismi analoghi di reintegrazione del danno da ritardo).
L'equivalente pecuniario (nei debiti di valore) soddisfa il
credito per il bene perduto, ma non anche il mancato godimento delle
utilita' che avrebbe potuto dare il bene, se fosse stato rimpiazzato
immediatamente con una somma di denaro equivalente. Detto mancato
godimento, nel tempo, concreta un danno da ritardo; danno che deve
essere provato, e - salvo casi particolari, oggetto di specifica
prova - non consiste nei frutti del bene, e cioe' in un valore che
deve essere liquidato in moneta rivalutata, ma soltanto nei frutti
della somma di denaro equivalente al valore del bene al momento del
fatto, di cui il debitore ha ritardato il pagamento. Invero, il
ritardo a carico del debitore deve rapportarsi al momento in cui il
controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente pagato. La prova,
in proposito, puo' essere data anche mediante presunzioni semplici e
facendo ricorso all'art. 1226 c.c. (criteri equitativi) e, quindi, in
questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 c.c.) il lucro
cessante puo' essere liquidato col criterio degli interessi, senza
dovere necessariamente fare ricorso al tasso degli interessi legali
(Cass. 1 dicembre 1992 n. 12839).
Nell'ambito della suddetta valutazione equitativa puo' tenersi
conto, soprattutto quando l'intervallo di tempo fra l'illecito ed il
suo risarcimento e' cospicuo e l'inflazione e' ragguardevole, del
graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando
gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via
via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo; oppure calcolando
indici medi di rivalutazione.
Quel che deve escludersi e' che la base di calcolo dei suddetti
interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della
liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere - come
consente il sistema - dal momento del fatto illecito, perche' con
tali modalita' si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non
ha diritto; invero, gli interessi non costituiscono un debito di
valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato
conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era -
per definizione - non rivalutata.
Col criterio tradizionale (attribuzione degli interessi legali
dalla data del fatto, sulla somma rivalutata al momento della
liquidazione) si assegnerebbe al debito di valore costituito dal
risarcimento del danno il ruolo di fonte dell'obbligazione di
interessi, ai sensi dell'art. 1173 c.c., e cioe' il debito di
interessi sarebbe un accessorio del debito principale (risarcitorio).
Cio' non corrisponde al sistema. Il fatto illecito obbliga, in
modo unitario, al risarcimento del danno, che e' dovuto dal momento
del fatto stesso (art. 1219 comma 2 n. 1 coc.), nel senso che
l'autore di esso e' in mora (non essendo sancita la regola "in
illiquidis non fit mora"); e, tuttavia, non e' applicabile l'art.
1224 c.c., e cioe' dalla situazione di mora non scaturisce il diritto
agli interessi legali moratori, come avviene per le obbligazioni
originariamente pecuniarie. Si deve fare ricorso ai criteri dettati
dall'art. 2056 e quindi il debitore in mora deve risarcire il danno
subito dal creditore per il ritardo col quale ottiene la
disponibilita' dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 primo comma),
ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi,
anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (secondo
comma dell'art. 2056) Tra detti criteri puo' utilizzarsi quello piu'
semplice degli interessi ad un tasso che non deve essere
necessariamente quello legale, perche' l'equita' potrebbe far
ritenere eccessivo un interesse del 10%, quale e' quello attuale. Non
puo' condividersi la tesi che, essendo il danno un tutto unitario, la
sua liquidazione tramite la tecnica propria dei debiti di valore
esaurirebbe ogni sua componente (anche tenendo conto della piu'
recente giurisprudenza secondo cui, ai sensi dell'art. 1224 comma 2,
non e' consentito il cumulo degli interessi e della rivalutazione
monetaria). Invero, come si e' gia' rilevato, il diritto positivo,
nel sancire la responsabilita' del debitore tanto per l'inadempimento
che per il ritardo, stabilisce che non e' integrale risarcimento
l'attribuzione della somma corrispondente al danno emergente, dovendo
essere risarcito il lucro cessante, rappresentato dal mancato
godimento della cosa perduta (o danneggiata) o del suo equivalente in
denaro.
D'altra parte, e' pure vero che (non applicandosi l'automatismo di
cui al primo comma dell'art. 1224) l'attribuzione degli interessi
quale lucro cessante, costituisce solo una modalita' di liquidazione
equitativa (salva prova diversa) e non un'obbligazione accessoria di
un'obbligazione di valore. Se quest'ultima potesse essere attribuita
in forma specifica (art. 2058 c.c.), il lucro cessante si potrebbe
individuare nella mancata percezione dei vantaggi derivanti dal
possesso del bene; vantaggi che, a loro volta, si potrebbero
distinguere in frutti naturali o frutti civili.
Soltanto nel primo caso l'obbligazione risarcitoria correlativa
alla loro mancata percezione, avendo ad oggetto una res diversa dal
denaro, puo' essere rivalutata (cfr. Cass. n. 2082-1962; n. 2783-71)
secondo la tecnica propria dei crediti di valore. Nel secondo caso,
detta obbligazione - avendo fin dall'origine per oggetto una somma di
denaro - non corrisponde ad un credito di valore e non puo'
rivalutarsi.
Pertanto, nel caso di risarcimento per equivalente, e cioe' nel
caso in cui una' somma di denaro sostituisce il bene perduto o
danneggiato, il lucro cessante (costituito dalla perdita della
possibilita' di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito)
si puo' liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non e'
necessariamente quello legale, ma che - una volta fissato - non e'
suscettibile di rivalutazione, perche' fin dall'origine essi
costituiscono una somma di denaro, e cioe' un debito di valuta (Cass.
n. 1423-77).
Resta salva la possibilita' di dare la prova concreta di un danno
diverso e maggiore.
Gli effetti della rivalutazione potranno aversi solo
indirettamente, e cioe' tramite il riferimento al capitale che, nel
tempo, si incrementa nominalmente, per l'applicazione degli indici
periodici di svalutazione (periodicita' da fissarsi con apprezzamento
di tutte le circostanze del caso).
Il giudice potra' tener conto, in via equitativa, dei successivi
aumenti nominali del capitale, corrispondenti alla graduale
progressione della svalutazione. Sulla somma finale liquidata (che si
converte in debito di valuta) saranno dovuti i normali interessi
legali(ex art:. 1282 c.c.).
A questa tesi e' stato, da tempo, opposto che la base del
conteggio degli interessi rapportata ai diversi periodi intercorrenti
fra l'illecito e la sua liquidazione sarebbe costituita da somme che
il debitore non e' obbligato a versare, perche' sarebbero d determinate
in via puramente teorica e fittizia, al solo fine di calcolare gli
interessi. La misurazione in moneta del danno (come debito di valore)
avviene soltanto con la liquidazione finale e quelle "fittizie"
intermedie non possono costituire la base di calcolo del lucro
cessante, perche' si avrebbe l'incongruenza di far decorrere
interessi su una somma di denaro non ancora determinata.
Il Collegio ritiene che si tratti di una critica basata su un
eccessivo formalismo. Il problema pratico da risolvere e' quello di
ristabilire - a favore del creditore danneggiato - quella posizione
patrimoniale nella quale si sarebbe trovato, senza l'illecito e senza
che fosse stato frapposto ritardo nel risarcimento. Si tratta,
pertanto, di due danni diversi, che, in linea di principio, vanno
provati entrambi; ma il sistema conosce tecniche probatorie e di
liquidazione di carattere presuntivo e-o "tipizzate", purche' siano
motivate con riguardo alla natura del danno, alla qualita' del
danneggiato, all'importo della somma liquidata a titolo di capitale,
e ad ogni altra circostanza concreta. Non vi e' dubbio che,
nell'ambito del secondo tipo di danno, rileva il mancato guadagno
derivante dal mancato godimento de! bene o del suo equivalente in
denaro: utilizzazione economica che ha come componente essenziale il
tempo e cioe' l'intervallo fra il momento del danno e la sua
liquidazione, nel corso del quale il creditore puo' dare (ed il
giudice puo' riconoscere) la prova della possibilita' di sottrarre
l'impiego del denaro dagli effetti negativi della svalutazione
monetaria. Se questa prova non fosse data o il giudice la disconosca
(per esempio, per effetto dell'andamento dei tassi di impiego del
denaro, correnti nel periodo considerato), potrebbe essere attribuito
l'interesse fissato soltanto e sempre sulla somma corrispondente al
valore del bene al momento del fatto illecito.
La sentenza impugnata, che ha rivaluto sic et simpliciter gli
interessi legali, dal momento del fatto, va cassata; e la causa va
rimessa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di
Napoli, che - oltre che applicare i principi gia' enunciati supra,
sub 1) e sub 2) - applichera' il seguente principio di diritto:
"In tema di risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per
equivalente, e cioe' con riferimento al valore del bene perduto dal
danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini
monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta
fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio),
e' dovuto inoltre il danno da ritardo e cioe' il lucro cessante
provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve
essere provato dal creditore.
La prova puo' essere data e riconosciuta dal giudice mediante
criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del
pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o
del suo equivalente in denaro. Se il giudice adotta, come criterio di
risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli
interessi, fissandone il tasso, mentre e' escluso che gli interessi
possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma
liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, e' consentito
invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da
determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con
riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si
incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di
rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio".
Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a sezioni unite rigetta i primi due motivi
del ricorso; ne accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte
d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Cosi' deciso a Roma il 22 aprile 1994.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.